COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO RETE SINDACALE MILITARE

  • 19 / 06 / 2024 296 Views

Le APCSM della più grande “Rete Sindacale Militare” del Comparto Difesa e Sicurezza composta da sindacati delle Forze di Polizia a ordinamento militare (carabinieri) e delle Forze Armate hanno chiesto e continuano a chiedere di potere incontrare il Presidente del Consiglio dei Ministri, ciò in analogia al recente incontro, propedeutico all’apertura del contratto, che il Presidente ha tenuto con i Sindacati di Polizia ed il COCER e a cui le APCSM, non essendo ancora rappresentative, non  hanno potuto partecipare per esporre le esigenze proprie e del personale rappresentato.

La richiesta è finalizzata a porre in evidenza preliminarmente una serie di questioni economiche e giuridiche.

Le questioni di carattere economico hanno carattere:

  1. Generale in relazione :
  • alle risorse allocate a livello del contratto 2022/2024(al momento circa 1,5 miliardi), che si ritengono assolutamente insufficienti a coprire adeguatamente il costo della vita registrato nel triennio di riferimento (un 5,8% di incremento a fronte di un tasso di inflazione superiore al 16%);
  • proporre un focus operativo straordinario per portare a compimento il progetto di previdenza dedicata e complementare, avuto riguardo alla specificità del personale militare e all’assenza di un conseguente adeguamento normativo a seguito della riforma Dini del 1996 sul sistema pensionistico del pubblico impiego, ciò attraverso un incremento della dotazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla Legge 213/2023 all’ art. 1 comma 350 ed all’adozione di provvedimenti normativi discendenti.
  • alla esigenza di un cosiddetto patto di legislatura, con cui pianificare e programmare gli interventi necessari e le relative coperture finanziarie per un adeguamento contrattuale sulle indennità specifiche del Comparto e sulle progressioni di carriera;
  • alla necessità di avviare il tavolo contrattuale della dirigenza militare.
  1. Specifico delle sole APCSM.

Procedere in via preliminare al reperimento di risorse intra-bilancio o con finanziamento ad hoc, necessarie alla concretizzazione dei distacchi e permessi di cui usufruire dal 2025 in avanti (circa 50 milioni se rapportato totalmente al costo dei Sindacati delle Forze di polizia). Risorse da trarre da fondi diversi da quelli del contratto in analogia a quanto avvenuto nel passato per la sindacalizzazione delle forze di polizia a ordinamento civile.

Le questioni di carattere giuridico/normativo riguardano invece le proposte emendative alla legge 46/2022, ritenute necessarie per rendere concretamente funzionali le APCSM in relazione alle necessità del personale.

La richiesta è che tali proposte debbano essere oggetto di emendamenti di natura governativa già nel corso dell’iter di conversione del Decreto Legge n. 61 del 09 maggio 2024 ovvero, per quelle bisognevoli di approfondimento, con la procedura prevista dall’ art. 16 comma 5 della Legge 46/2022 (decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive).

Trattasi di previsioni volte a:

  • modificare la previsione normativa dell’art 1480 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 (COM):

“I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo”;

Tale norma pone infatti  un limite temporale di soli tre anni che non solo risulta  disfunzionale al funzionamento delle APCMS ma soprattutto  in contrasto e in aperta distonia con l’art .1477-ter comma 3 del medesimo D.Lgs. 66/2010 che invece in tema di cariche elettive prevede una durata temporale superiore e soprattutto garantisce la rieleggibilità “la durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato..

In sostanza al momento per esempio  un Segretario generale può durare in carica di seguito per otto anni ma dopo tre  anni di distacchi deve aspettare un triennio prima di usufruirne di nuovo. Facilmente intuibile come tale previsione possa incidere negativamente sulla sua attività;

  • considerare i militari in distacco sindacale a tutti gli effetti equiparati a quelli in servizio nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi di distacco sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Ciò in linea con quanto previsto dall’art. 1479-bis D. Lgs 66/2010 non potendosi considerare i militari in distacco sindacale “decaduti” dall’incarico in atto al momento dell’elezione nonché quali soggetti inquadrati nella cosiddetta forza potenziale di cui all’art. 455 comma 1 lett. c) del DPR 15 marzo 2010, nr. 90 come previsto dallo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generali Affari Giuridici nelle indicazioni preliminari per l’applicazione delle disposizioni di rango primario in materia di esercizio delle prerogative delle APCSM rappresentative a livello nazionale e per la presentazione delle richieste di distacchi e permessi sindacali in attuazione del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 4 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2024, n. 135.

 

  • Modificare l’art.1476-quater del COM (D.Lgs.66/2010) nel senso di consentire accordi convenzionali con chiunque ovvero anche con le Organizzazioni Sindacali Nazionali Civili per offrire ai propri iscritti servizi di assistenza fiscale e patronato come previsto dall’1476-bis al comma 2) lettera b) .

Ciò anche al fine di rendere effettiva ed armonica la portata normativa della legge che prevede tali attività come secondo ed unico canale di introito delle APCSM ma che in armonia con le altre leggi vigenti in materia di CAF/Patronati che nei fatti precludono l’esercizio concreto di tali attività in forma diretta alle APCMS in relazione a dati oggettivi, non materialmente realizzabili, sia numerici di associati che di presenza sul territorio Nazionale;

  • Modificare l’art.1480 del COM (D.Lgs.66/2010) affinché il sistema delle relazioni sindacali tra l’Amministrazione e le APCSM venga regolato attraverso la contrattazione come attualmente previsto per i sindacati delle FP od attraverso un confronto contrattuale in sede di definizione del regolamento di attuazione di cui all’art. 16 comma 3, diversamente da quanto ora stabilito;
  • Modificare l’art. 1477-bis del Lgs 66/2010 per delineare un diverso e più proficuo livello di interlocuzione tra le APCSM e l’Amministrazione. Si ritiene infatti che tale confronto dovrebbe essere portato al livello di Comando di Corpo e non fermarsi al livello areale regionale come attualmente previsto dalla norma.

 

 

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Allegati pdf

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