TRATTAMENTO ECONOMICO

No, non è possibile ottenere un anticipo del TFS. La normativa che regola le prestazioni previdenziali per i dipendenti pubblici, sia civili che militari, vieta esplicitamente l'erogazione di acconti (art. 26 T.U. del 29/12/1973 nr. 1032). A differenza del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del settore privato, il TFS viene accantonato solo figurativamente e la sua liquidazione avviene esclusivamente al momento della cessazione dal servizio.

Per richiedere l'accesso a documenti amministrativi, è necessario presentare un'istanza motivata, come previsto dalla Legge 241/90. Dalla richiesta deve emergere un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponda a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Modalità di presentazione: L'istanza può essere presentata in uno dei seguenti modi:

  • Di persona: Firmando la richiesta davanti al dipendente incaricato di riceverla.
  • Via Fax: Inviando l'istanza firmata insieme a una fotocopia di un documento d'identità valido.
  • Via PEC (Posta Elettronica Certificata): Inviando una scansione PDF leggibile dell'istanza firmata e di un documento di riconoscimento. Il documento può essere omesso se nella PEC viene indicato il proprio codice fiscale, a condizione che sia registrato sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).
  • Via PEO (Posta Elettronica Ordinaria): Inviando una scansione PDF leggibile dell'istanza firmata e di un documento di riconoscimento. L'invio del documento non è necessario se l'istanza è firmata digitalmente o tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Modulistica specifica per il C.N.A.: Se la richiesta riguarda un atto di competenza del Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.), è disponibile un modello specifico che include l'informativa sul trattamento dei dati personali. Puoi scaricarlo dal portale Leonardo. Gli indirizzi email a cui inviare la richiesta al C.N.A. sono: cnanurp@pec.carabinieri.it (PEC) e cnanurp@carabinieri.it (PEO).

La data di arruolamento indicata sul cedolino paga si riferisce unicamente alla data di incorporamento nell'Arma dei Carabinieri. Questa data viene successivamente aggiornata e ricalcolata per includere i periodi di servizio precedenti (svolti in altre Forze Armate, Forze di Polizia o Vigili del Fuoco) solo in due specifiche occasioni: al momento della maturazione del primo Assegno Funzionale o al passaggio a una categoria o a un ruolo superiore.

 

Risposta: Per revocare la delega, è necessario compilare il "Modello richiesta di revoca assicurazione". Questo modulo è disponibile sul portale Leonardo, nella sezione del Centro Nazionale Amministrativo (Percorso: TEA > Stipendi > Modulistica). Una volta compilato, il modello deve essere inviato all'Ufficio TEA tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cnaassicurazionitea@pec.carabinieri.it. In alternativa, è possibile inviarlo tramite email ordinaria a cnatea@carabinbieri.it, allegando una copia di un documento di riconoscimento valido o una lettera di trasmissione del proprio Comando.

 

Risposta: Sì, è possibile contattare il Nu.R.P. del Centro Nazionale Amministrativo da qualsiasi luogo, a condizione di avere una connessione internet. Il servizio, chiamato "Progetto My Site", è a disposizione di tutto il personale dell'Arma in servizio. Per porre una domanda e ricevere una risposta in modo riservato, si utilizza il servizio di messaggistica "URPBox - Lo sportello del carabiniere", accessibile dall'area personale del sito www.carabinieri.it o tramite l'app "My Site" per dispositivi iOS e Android.

 

Risposta: Sì, è possibile contattare il Nu.R.P. del Centro Nazionale Amministrativo da qualsiasi luogo, a condizione di avere una connessione internet. Il servizio, chiamato "Progetto My Site", è a disposizione di tutto il personale dell'Arma in servizio. Per porre una domanda e ricevere una risposta in modo riservato, si utilizza il servizio di messaggistica "URPBox - Lo sportello del carabiniere", accessibile dall'area personale del sito www.carabinieri.it o tramite l'app "My Site" per dispositivi iOS e Android.

 

Risposta
Il beneficio viene riconosciuto in automatico e risulta sul cedolino stipendiale con il codice meccanografico 100. Ne hanno diritto i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto il riconoscimento di una menomazione fisica dichiarata “SI dipendente da causa di servizio”, purché ascrivibile a una delle 8 categorie indicate nella tabella “A” allegata al D.P.R. 834/1981.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla conoscenza della patologia o lesione.
Gli importi sono così calcolati:

  • Per le infermità in 7ª e 8ª categoria: aumento dell’1,25% su stipendio e R.I.A. (codice 86), con decorrenza dalla data di riconoscimento.

     

Per le infermità dalla 6ª alla 1ª categoria: aumento pari al 2,50%

Risposta
In caso di mancata o errata corresponsione dell’indennità, sarà il Servizio Amministrativo/S.A.P. competente a inviare la segnalazione al C.N.A.. Una volta ricevuta la comunicazione, l’eventuale conguaglio verrà sistemato nel primo cedolino utile, con accredito o addebito delle somme spettanti.

Risposta
La domanda si presenta esclusivamente online attraverso il Portale Leonardo – sezione “Piccoli prestiti INPDAP On-line”.
Il procedimento è il seguente:

  1. Accedere al portale con le proprie credenziali.

     
  2. Confermare o aggiornare i dati anagrafici.

     
  3. Selezionare “Piccolo prestito INPS” e compilare i campi richiesti (dati anagrafici, di servizio, importo, numero rate, coordinate bancarie).

     
  4. Scaricare i due file generati: domanda e autocertificazione, da compilare e firmare.

     
  5. Caricare i documenti nella sezione “Allegati” e confermare.

     

Concludere l’iter cliccando su “Trasmetti”.
 

Risposta
Sì, ma tutte le informazioni aggiornate e le procedure da seguire sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste si inoltrano online accedendo con le proprie credenziali personali.
Il C.N.A. non ha competenza su questa materia.

Risposta
Dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore del riordino dei ruoli (D.Lgs. 95/2017), il trattamento economico dirigenziale spetta esclusivamente agli Ufficiali Superiori e Generali.
L’attribuzione avviene d’ufficio, senza necessità di presentare istanze o dichiarazioni.

Risposta
Sì, ma solo in specifiche condizioni:

  • figli maggiorenni con invalidità totale e permanente che impedisca di svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità 100% – art. 2 L. 118/71 e L. 289/90);

     
  • figli maggiorenni ma sotto i 21 anni, appartenenti a nuclei con almeno tre figli sotto i 26 anni, purché studenti o apprendisti (con autocertificazione).
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