CAUSE SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973; il riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni benefici, come si vedrà più avanti.
In ogni caso, perché venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro.
La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti.
L’appartenente all’Arma dei Carabinieri riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute ed al rimborso delle spese di cura.
In aggiunta al rimborso delle spese di cura, nel caso in cui l’infermità venga ascritta ad una delle otto categorie previste nelle tabelle allegate al d.P.R. 915/1978 e successive modificazioni, il dipendente ha inoltre diritto:
– ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI (legge 539/1950);
– ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie VII e VIII (legge 539/1950);
- ad una maggiorazione dell’anzianità di servizio (articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001)
Agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
– all’equo indennizzo;
– all’indennità «una tantum» se dalla menomazione deriva un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto;
– al trattamento pensionistico di privilegio o pensione privilegiata dal momento in cui cessa dal servizio
I procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed all’attribuzione di tutti i benefici conseguenti sono attivati mediante presentazione di domanda; in alcuni casi, cui si farà cenno tra poco, detti procedimenti possono essere avviati d’ufficio.
1. La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
2. L’ufficio dove fa servizio il militare che la riceve deve trasmetterla, corredata della documentazione prodotta dall’interessato, alla Commissione medico-ospedaliera (di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) territorialmente competente rispetto all’Ufficio di ultima assegnazione oppure, qualora si tratti di pensionato o deceduto, competente rispetto alla residenza del pensionato o dell’erede richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione ed è obbligato a darne comunicazione all’interessato entro i successivi dieci giorni.
3. L’Amministrazione, viceversa, inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che possono causare malattie e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale; la stessa Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
4. Nel trasmettere la documentazione l’ufficio dovrà curare di stilare rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di consentire una corretta valutazione circa l’esistenza o meno di un nesso tra l’attività svolta e l’infermità sofferta, allegando altresì ogni documentazione concernente l’infermità, ivi compresa l’eventuale certificazione medica, concernente l’accertamento dell’infermità, rilasciata all’interessato o ai suoi eredi da una delle Commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.
5. La C.M.O., composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzione di Presidente e, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, dovrà effettuare la visita per il tramite di almeno un componente e dovrà comunicare la data di effettuazione della visita con un anticipo non inferiore a dieci giorni all’interessato, il quale potrà farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, senza che questo comporti oneri per l’Amministrazione.
6. In caso di mancata partecipazione del medico di fiducia o di assenza dell’interessato alla visita per giustificati motivi, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima data; il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
7. Il verbale redatto dalla C.M.O. a seguito degli accertamenti verrà trasmesso, entro quindici giorni dalla visita conclusiva, alla direzione di Amministrazione del Comando Generale, corredato dalla copia conforme della domanda cui verranno acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione.
8. In caso di assenza ingiustificata dell’interessato alla visita, la C.M.O. redigerà processo verbale, restituendo gli atti che dovranno essere inviati al citato Servizio trattamento di pensione e di previdenza, il quale emetterà un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio; nel ricevere detto provvedimento di accertamento l’interessato potrà reiterare la domanda di riconoscimento qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto per la presentazione delle istanze di riconoscimento.
9. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, il ripetuto Servizio dovrà inviare al Comitato di verifica per le cause di servizio (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato, al quale deve essere data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
10. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti per la concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio (art. 19, d.P.R. 461/2001) ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12, d.P.R. 461/2001).
11. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale resta in aspettativa fino all’adozione del provvedimento che riconosce o meno la dipendenza da causa di servizio. Il termine per la presentazione del ricorso relativo all’accertamento dell’idoneità al servizio, è di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della C.M.O..
12. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).
13. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità la cui causa non sia definita o comunque non dipendente da altri processi morbosi.
Qualora sia stata riconosciuta o sia in corso di riconoscimento la dipendenza da causa di servizio di una menomazione dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio il personale dell’Arma dei Carabinieri può presentare all’ufficio di appartenenza domanda per l’attribuzione dell’equo indennizzo entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La domanda di equo indennizzo può anche essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio o, nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di verifica per le cause di servizio.
In questi ultimi due casi il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo e, qualora la C.M.O. competente riconosca l’ascrivibilità della patologia ad una delle otto categorie previste, si conclude con l’adozione di un unico provvedimento, essendo il procedimento del tutto analogo.
La misura del beneficio viene computata sulla base dell’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell’avvio del procedimento d’ufficio, applicando ad esso i coefficienti contenuti nella tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo e fermo restando che nulla può essere liquidato se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave dell’interessato.
Va rilevato come la previsione di cui al 5° comma dell’art. 15, d.P.R. 146/1990, dove si stabilisce la detrazione delle somme corrisposte da parte di assicurazioni private da quelle spettanti a titolo di equo indennizzo, in base a consolidata giurisprudenza si applica solo alle assicurazioni stipulate dall’Amministrazione, in analogia a quanto previsto dal 2° co. art. 50 d.P.R. 686/1957, ove è prevista la deduzione dall’equo indennizzo di quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione e non, dunque, da polizze eventualmente stipulate dall’interessato o a suo beneficio, rientrando queste in una sfera di diritti privatistici regolati da norma di legge su cui non può incidere la norma citata (recepimento del C.C.N.L., avente carattere regolamentare).
L’art. 56 del d.P.R. 686/1957 prevedeva che entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo l’Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale era stato liquidato detto beneficio, poteva provvedere, su richiesta dell’impiegato e per una sola volta, alla revisione dell’indennizzo già concesso.
Pur essendo stata esplicitamente abrogata detta disposizione dall’art. 20, d.P.R. 461/2001, il relativo dispositivo è stato tuttavia confermato dall’art. 14 dello stesso d.P.R. 461/2001.
Il personale delle forze di polizia indicate nell’art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi di istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta
capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta (cd. “riforma parziale”).
Oltre a ciò l’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell’equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento, da attribuirsi mediante procedimento analogo a quelli indicati in precedenza.
L’appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza per qualsiasi causa, che ha contratto infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, anche se non lo rendano inidoneo al servizio, ha diritto al trattamento pensionistico di privilegio, che viene attribuito per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore ai quattro, denominato assegno privilegiato, che è rinnovabile qualora dai successivi accertamenti sanitari risulti che l’infermità per cui è stato attribuito non sia suscettibile di miglioramento; in tal caso viene attribuito il trattamento vitalizio denominato pensione privilegiata ordinaria, che può comunque essere attribuito già a partire dall’accoglimento della prima istanza quando la non suscettibilità di miglioramento risulti fin dal primo accertamento.
Se il collocamento in quiescenza è stato determinato proprio dall’infermità (cd. riforma) il beneficio viene assegnato d’ufficio; in tutti gli altri casi è necessario che l’interessato presenti domanda; il procedimento è comunque analogo a quello sopra descritto.
La domanda deve essere presentata entro due anni dalla data del collocamento a riposo per avere diritto al beneficio fin dal giorno del collocamento a riposo stesso.
Qualora trascorrano più di due anni dal collocamento in quiescenza, intercorrendo la prescrizione dei pagamenti di cui all’art. 191 della L. 1092/1973, si avrà diritto al beneficio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Il pensionato può chiedere, per il conseguimento della pensione privilegiata, il riconoscimento di patologie ricollegabili a fatti di servizio, ma non oltre i cinque anni dalla data del congedo (art. 169 d.P.R. 1092/1973); tale termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo.
Il trattamento pensionistico ordinario di privilegio è pari a quello ordinario (se maturato) aumentato di un decimo ovvero, se più favorevole, alla base pensionabile in caso di ascrivibilità alla prima categoria, oppure al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base pensionabile medesima in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria; le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi di chi, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo; in ogni caso la pensione così aumentata non può eccedere la misura del 44% della base pensionabile.