Corte Costituzionale - Retroattività della maggiorazione della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità)
- 24 / 01 / 2024 416 Views
Con la recente sentenza nr. 4 del 11 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000, norma che escluse retroattivamente la proroga al 31 dicembre 1993 del termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio al fine di poter ottenere la maggiorazione della R.I.A. per gli impiegati statali in servizio nel triennio 1991-93.
La Retribuzione Individuale di Anzianità, giova ricordare, fu introdotta dall’art. 47 del DPR 8 maggio 1987, n.266 a seguito della modifica del sistema retributivo introdotta dal DPR 150/87 allorché si soppresse la progressione economica per classi e scatti sostituendola con la R.I.A.. Il procedimento di calcolo risultante, invero alquanto complicato, si collocò nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 ed, altresì, del D.L.vo 197/95 (cd. riordino delle carriere). Pertanto, a seguito di questa notevole innovazione normativa, ovvero a far data dal 01/01/1987, ogni impiegato statale cominciò a percepire una diversa retribuzione a causa di vari fattori (causa di servizio, promozione ad un livello retributivo superiore ecc...). Peraltro, una norma che consentì temporaneamente di perequare i disallineamenti retributivi introdotta dalla legge 472/87 (cd. galleggiamento), trovò applicazione sino al 1992 anno in cui, la legge 438/92, impose l'assoluto divieto di adottare perequazioni ed allineamenti stipendiali. Infine, è appena il caso di ricordare, che tali disallineamenti retributivi non poterono più verificarsi dopo l'emanazione del D.L.vo 193/2003, ovvero con l'introduzione del sistema dei parametri stipendiali, ragione per la quale ogni disparità di retribuzione tra colleghi, anche aventi lo stesso grado/qualifica, deve necessariamente risalire a periodi precedenti al 01 gennaio 2005.
In questo quadro normativo, già notevolmente intricato, si inserì l'articolo 51, co. 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (bilancio 2001), il quale, sicuramente emanato per arginare il notevole contenzioso amministrativo già in atto, escluse retroattivamente ogni maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità per chi era in servizio nel triennio 1990-93. La sentenza di cui trattasi, pertanto, giunta a termine di un lungo iter giudiziario, è destinata ad avere sicuramente un grande rilievo giurisprudenziale nonché un altrettanto massiccio impatto mediatico e, senza alcun dubbio, aprirà un’ampia ed approfondita disamina interpretativa, anche per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari economicamente interessati dagli effetti di tale pronuncia.
Il SIM Carabinieri, com'è sua consuetudine, ha provveduto all'immediato monitoraggio dell’intera vicenda giudiziaria evitando, altresì, di soffiare sul fuoco mediatico ovvero di proporsi come interprete euristico della sentenza e creando, in tal modo, false o esagerate aspettative in tutti i militari in servizio ed in quiescenza. Va da sé che, al fine di approfondire i termini giuridici del diritto nonché l'esatto perimetro applicativo dei benefici economici riconosciuti dalla Corte Costituzionale, il Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico nonché lo staff dei legali amministrativi del SIM Carabinieri provvederanno ad una concreta disamina ed un costante approfondimento della questione, anche in interlocuzione con i validissimi organi amministrativi dell'Arma dei Carabinieri. Questo Sindacato, pertanto, si fa carico sin d'ora di fornire ai propri iscritti ulteriori approfondimenti e comunicazioni in merito ad eventuali azioni legali da intraprendere affinché i loro diritti, così come riconosciuti dalla Suprema Corte, possano trovare concreta attuazione anche in campo economico.
SIM CARABINIERI
Il Capo Dipartimento TSP: Carlo Calabrese
Il Vice Capo Dipartimento TSP: Gianluca Spaziani