Errata applicazione dell’art 54, comma 8, D.P.R n.1092/1973

  • 08 / 11 / 2023 452 Views

ROMA - Il Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico del SIM Carabinieri nell'esaminare, la posizione pensionistica di un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che cesserà dal servizio con il grado di Ten. Col. in data 10 dicembre 2023, beneficiario del trattamento economico dirigenziale (Ten.Col.+23 anni da Ufficiale), ha potuto riscontrare che la progressione intervenuta al termine della sua carriera ha comportato un minor trattamento di quiescenza, trattamento di fine servizio e indennità supplementare all’atto della cessazione dal servizio, ciò a causa dell’applicazione di parametri pensionistici inferiori a quelli già maturati nella classe dirigenziale di provenienza (Ten.Col +18 anni da Ufficiale).

DIRITTO

In data 10/12/2023 il Ten. Col [omissis] verrà collocato in congedo per raggiunti limiti di età.

In data 10/07/2023 l’Ufficiale ha maturato 23 anni di anzianità valida ai fini dell’inquadramento nel trattamento economico dirigenziale previsto «+23 anni da Ufficiale». Si tenga presente che:

  • l’art. 45, commi 5 e 6 del D.Lgs n.95/2017 stabilisce che al personale delle FF.PP che percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento…è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative conseguenti a progressioni di carriera o per effetto di disposizioni normative;
  • l’art 38, comma 7 del D.P.R 1032/1973 dispone che la base contributiva è costituita anche dall’ assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio od altro assegno che concorre a costituire la base contributiva, superiore a quella spettante nella nuova qualifica (Tab.1).

Ne consegue, pertanto, che l’assegno personale è utile ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico, del trattamento di fine servizio ed, infine, anche dell'Indennità Supplementare.

 

All'ufficiale in questione, che percepiva emolumenti fissi e continuativi superiori a quelli spettanti nel nuovo inquadramento stipendiale attribuito, è stato calcolato un assegno personale stipendiale mensile (vedasi Tab.1) di € 370,39. L'assegno in questione è pari alla differenza dei valori di tutte le voci stipendiali percepite nel precedente inquadramento economico «Ten.Col.+18» e tutte quelle percepite nel nuovo inquadramento «Ten.Col.+23». Nello specifico, per il calcolo dell’assegno personale, vengono prese in considerazione tutte le voci del trattamento stipendiale, ovvero sia quelle utili ai fini del calcolo dell’assegno pensionistico che quelle utili ai fini del calcolo del tfs e dell’indennità supplementare (stipendio, classi, scatti, IIS, IMP). Ne consegue, pertanto, che l'importo dell'assegno personale sarà il medesimo sia ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico che del TFS ed, infine, anche dell’indennità supplementare. Tenendo presente che, ai sensi del D.P.R 1032/1973 e D.gls 66/2010, non tutte le voci stipendiali prima menzionate vengono utilizzate nel calcolo del TFS e dell'indennità supplementare (ad esempio, l'indennità mensile pensionabile, che è una voce importante dell'intero trattamento economico, non viene inserita nel sopra citato calcolo) ciò determina una regressione economica dell’importo erogato relativamente al trattamento di fine servizio e all'indennità supplementare nel nuovo inquadramento stipendiale dell'ufficiale al momento del collocamento in congedo.

Il vuoto normativo/interpretativo posto alla base della mancata valorizzazione dell’assegno personale ai fini del trattamento di fine servizio e dell'indennità supplementare, non giustifica gli effetti sfavorevoli ai fini della "buonuscita" e indennità supplementare, in contrasto con il principio generale vigente che stabilisce «laddove un amministrato percepisce un trattamento economico fisso e continuativo inferiore rispetto a quello precedente in godimento va attribuito al medesimo un assegno ad personam allo scopo di salvaguardare tutti gli effetti, non solo stipendiali ma anche previdenziali e pensionistici per non modificare in peius il nuovo inquadramento economico (principio di irreversibilità stipendiale art 1780 D.lgs 66/2010).

Un altro elemento da non sottovalutare è che essendo l’assegno personale riassorbile, al Ten.Col. tale somma andrà a scorporare l’aumento Stipendiale che sarà percepito in virtù del DCPM 2023 con la conseguenza di vedersi riliquidata una Pensione, buonuscita e indennità supplementare minore. In sintesi, se l’ufficiale prima della cessazione dal servizio non avesse maturato il nuovo inquadramento Stipendiale «Ten.Col.+23» e fosse rimasto con l’inquadramento precedente «Ten.Col.+18» avrebbe maturato i seguenti vantaggi economici:

  • Trattamento di fine Servizio maggiorato di 5.675,73 euro;
  • Indennità supplementare maggiorata di 1,074,93 euro;
  • Maggiorazione del Trattamento Pensionistico, TFS e Indennità Supplementare dovuta alla riliquidazione che dovrà percepire l’Ufficiale a seguito del DCPM 2023 previsto per gli Ufficiali. (Possibilità di quantificarlo nel momento in cui sarà approvato il DCPM);
  • 13,00 euro mensili netti sul trattamento Pensionistico (DPR 1092/1973 art. 54 « In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio».

 

PROGRESSIONE CARRIERA E INQUADRAMENTO STIPENDIALE TEN.COL.

Allievo Carabiniere   10/08/1983

Carabiniere Effettivo 10/08/1984

VBR   26/05/1986

BRG   26/11/1987

MRO  26/05/1995

MCA   01/10/1995

STN    10/08/2000

TEN   10/08/2022

CAP   10/08/2007

MGD 10/08/2016

T18 (Ten Col +18 da Ufficiale 01/08/2019)

T23 (Ten.Col +23 da ufficiale 01/08/2023)

Cessazione dal servizio per limite di età = 10/12/2023

Nella tabella sottostante si può constatare come un militare cessando dal servizio con il grado di Ten.Col. con trattamento economico dirigenziale +23 percepisca un trattamento pensionistico, di fine servizio e di indennità supplementare inferiore rispetto alla cessazione dal servizio con il grado di Ten. Col. con il trattamento economico dirigenziale +18.

Grado Pensione annua Lorda TFS Ind.Supplementare
Ten Col +18 70.418,86€ 154.679,04€ 17.625,05€
Ten Col +23 70.255,48€ 149.003,31€ 16.550,76€

Gli importi del TFS e dell'Indennità supplementare si intendono netto mano

SOLUZIONI

1) Il Dipartimento TSP del SIM Carabinieri, unitamente al Dipartimento Legale, valuteranno l'eventuale ricorso alla giustizia amministrativa competente;

2) Nell’ambito dei lavori parlamentari ai fini dell'approvazione della Legge di Bilancio 2024 il SIM Carabinieri chiederà un intervento legislativo al fine  di prevedere una modifica normativa  dell’art 54 co.8 del T.U. sul trattamento di quiescenza, finalizzato a salvaguardare  tutti gli effetti, non solo stipendiali ma anche previdenziali e pensionistici, a tal proposito, si propone una modalità differenziata per il calcolo dell’assegno personale ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e dell’indennità supplementare. Ciò eviterebbe all’Ufficiale con il nuovo inquadramento «Ten.Col.+23» di percepire un trattamento pensionistico, di fine servizio ed una  indennità supplementare minore rispetto a quella del "vecchio" inquadramento «Ten Col +18».

 

SIM CARABINIERI

Carlo Calabrese Capo Dipartimento TSP

Gianluca Spaziani Vice Capo Dipartimento TSP

 

 

Continua a leggere


Condividi: