Pillole di previdenza: tassazione della previdenza complementare
- 27 / 09 / 2021 303 Views
Carissimi associati, dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti di PILLOLE DI PREVIDENZA, con il nostro Presidente Giuseppe Bonadonna e il nostro esperto di Previdenza il Prof. Francesco Vallacqua, oggi si parlerà della tassazione della previdenza complementare.
ANTONIO SERPI
Segretario Generale Nazionale SIM CARABINIERI
Il Presidente: gentilissimo Professore rieccoci con i nostri consueti appuntamenti, oggi parleremo della tassazione nella fase di contribuzione, iniziando ad affrontare i principali profili fiscali delle forme di previdenza complementare.
Il Professore: carissimo Presidente allora, cominciamo con il dire che il sistema della previdenza complementare gode, rispetto ad altre forme di risparmio, di un trattamento fiscale agevolato in considerazione delle funzioni svolte. I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57.
Tale tetto dal 2018 si applica indistintamente anche a tutti i dipendenti pubblici a prescindere dal tipo di fondo pensione (chiuso, aperto o pip) cui aderiscono; è un tetto onnicomprensivo cioè che tiene conto di tutti i versamenti effettuati a tutte le forme di previdenza. Non è quindi un tetto per ogni singola forma cui si partecipa, ma un limite complessivo. La deducibilità spetta anche nel caso in cui si iscriva un familiare a carico e si versi per suo conto.
Esempio di vantaggio fiscale versando ad un fondo pensione 2500 euro annui ed ipotizzando gli attuali scaglioni irpef, nonché un reddito lordo di euro 30.000
• Reddito lordo 30.000: totale imposte dovute senza aderire ad un fondo pensione 7720
-15.000 al 23%=3450
-13.000 al 27%=3510
-2000 al 38%=760
• Reddito con deduzione di 2500 (versamento a fondo pensione che andrà sottratto al reddito lordo da tassare) .
Reddito loro da tassare 27.500 : totale imposte 6825
-15.000al 23%=3450
-12.500 al 27%=3375
Vantaggio fiscale derivante dalla adesione ad un fondo pensione 7720-6825=895.
Costo effettivo di un versamento di 2500 ad un fondo pensione : 2500-895=1605. In sostanza versando 2500 euro è come se ne sborsassi meno e cioè solo 1605 euro
Il Presidente: quindi, Professore, possiamo dire che ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Sono inclusi nel tetto anche i premi per polizze assicurative tradizionali collegate al fondo pensione.
Il Professore: si, ma è escluso dal computo del tetto invece il TFR in quanto di per sè non imponibile in fase di contribuzione.
Se invece si ha già una polizza assicurativa distinta dal fondo pensione le somme versate seguiranno ciascuna le relative regole fiscali. Nel caso di adesione ad un fondo negoziale la deducibilità dei contributi dai redditi di lavoro dipendente è riconosciuta dal datore di lavoro, in sede di calcolo della retribuzione
In relazione al limite dell’importo deducibile è prevista una agevolazione ulteriore per i lavoratori di prima occupazione dal 1.1.07. A questi è concesso di dedurre, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione, contributi eccedenti il limite di legge, per un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni, sia pure per un importo non superiore a € 2.582,29 annui. In tal modo il tetto deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.
Il Presidente : Professore quale è la deducibilità prevista per le polizze assicurative tradizionali e quali sono le differenze rispetto a quella per i fondi pensione. [leggi]
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