Mancato riconoscimento anzianità di servizio per gli Ufficiali
- 09 / 05 / 2023 596 Views
Il SIM Carabinieri è da sempre vicino e attento a tutte le problematiche dei Carabinieri di ogni ordine e grado; per tale motivo oggi affrontiamo una tematica particolarmente attuale per gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e che riguarda il mancato riconoscimento di alcuni anni di anzianità di servizio, a causa di un decreto ministeriale, che è stato impugnato da vari studi legali italiani.
Il nostro Presidente, Giuseppe Bonadonna, affronterà la tematica con gli avvocati Vincenzo Vitale e Marcello Rizzo, i quali hanno già proposto un ricorso collettivo promosso da più di venti Ufficiali dell’Arma sparsi in tutta Italia e pendente innanzi al Tar del Lazio, ricorso.
Antonio Serpi
Segretario Generale Nazionale
***
Il Presidente: Avvocati, ci potete spiegare le motivazioni che hanno indotto molti Ufficiali dell’Arma a rivolgersi al vostro studio legale per fare questo ricorso collettivo al Tar del Lazio contro il Ministero della Difesa
Gli Avvocati: Nel 2018, il Comando Generale dell’Arma inviava a tutti gli organi amministrativi, un decreto del Ministero della Difesa (circolare n. M_D GMIL REG 2018 0544978), con cu venivano pre-determinate le aliquote di ruolo degli Ufficiali dell’Arma in servizio permanente, riferite, fra l’altro, ai gradi da Maggiore a Sottotenente del c.d. ruolo normale, e da Tenente Colonnello a Sottotenente del c.d. ruolo speciale ad esaurimento, aliquote da valutare ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per l’anno 2018. Questo provvedimento ledeva, e lede, di fatto, lo status giuridico ed economico degli Ufficiali dell’Arma che risultano esclusi dall’aliquota di valutazione, ossia non presenti nell’elenco allegato al detto decreto, e questo concerne sia gli Ufficiali provenienti dal Ruolo Speciale e transitati al Ruolo Normale, sia gli Ufficiali che non sono transitati, in quanto non riconosce agli stessi uno e due anni di anzianità di servizio. In buona sostanza, questo decreto, ha rideterminato, i gradi e le anzianità assolute degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ma in senso peggiorativo per i militari in servizio.
Il Presidente: perché questo provvedimento ministeriale è illegittimo?
Gli Avvocati: È un decreto da annullare in quanto ha imposto agli Ufficiali interessati un’illegittima decurtazione della loro anzianità di servizio, in violazione del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 (art. 2212-duodecies), norma che fa riferimento ai periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle vigenti.
Ma, cosa ancor più grave, questo provvedimento non ha tenuto conto del Decreto Legislativo 95/2017 (art. 2247-octies), disposizione che ha previsto la vigenza di un periodo transitorio di avanzamento fino all’anno 2023: questa norma, dispone infatti che “sino all'anno 2023 gli avanzamenti, sino al grado di tenente colonnello compreso, si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055. Norma, quest’ultima, che nella sostanza stabilisce che le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal compimento delle anzianità di grado richieste.
Il Presidente: E questo cosa significa nella pratica?
Gli Avvocati: in pratica, nel periodo transitorio gli avanzamenti dal grado di Sottotenente fino al grado di Tenente Colonnello compreso sono assoggettati al criterio dell’anzianità minima richiesta per il passaggio al grado superiore, anzianità che la tabella vigente scandisce in anni 2 nell’avanzamento da Sottotenente a Tenente, in anni 5 nell’avanzamento da Tenente a Capitano, in anni 6 nell’avanzamento da Capitano a Maggiore, in anni 4 nell’avanzamento da Maggiore a Tenente Colonnello, per un totale di 17 anni.
Il Presidente: Quindi, secondo la legge per voi applicabile, in questo periodo transitorio dovrebbe vigere il criterio dell’anzianità?
Gli Avvocati: Esattamente. Dopo tale periodo, viceversa, nella procedura di avanzamento troverà ingresso il c.d. criterio a scelta (dal grado di Capitano in poi). La pretesa del Ministero della Difesa di estendere quest’ultimo criterio anche al periodo transitorio, dunque anche attualmente, costituisce un grave vizio di violazione e falsa applicazione di legge, oltre che di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti.
Il Presidente: Le conseguenze negative, per gli Ufficiali interessati dal decreto, non sono quindi solamente di carriera ma anche economiche?
Gli Avvocati: Certo. Questo provvedimento ministeriale lede inevitabilmente i diritti degli Ufficiali cui si riferisce, direttamente o indirettamente, a partire dal personale del 29° corso e fino al 51° (ivi compresi il I° e II° corso ufficiali stabilizzati), avendo comportato una ricostruzione in pejus di anni di anzianità di servizio, e comportando in ogni caso un danno alla carriera, oltre che economico, per gli Ufficiali dell’Arma (sia se RN, sia se transitati dal RN al RS), disattendendo il principio generale di diversificazione, relativo alle posizioni d’impiego, fra Ruolo Speciale e Ruolo Normale.
Il Presidente: Avete avuto – come legali- notizia di alcune prime pronunce giudiziarie favorevoli alle vostre richieste di carattere giuridico?
Gli Avvocati: Sì. Devo dire che i tribunali amministrativi, a cui sono arrivati i primi ricorsi, si sono espressi in senso favorevole alla nostra tesi. Le cito nello specifico, una recente sentenza del Tar, la n. 8502 del 1.7.2019, che testualmente ribadisce –sul piano normativo- che l’articolo 2212- duodecies, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che “per gli ufficiali, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al codice, calcolati a partire dalla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo”; e che “l’articolo 2243-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo
15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che le progressioni di carriera degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei Carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al Decreto Legislativo n.66 del 2010”.
Il Presidente: Quindi, dà ragione ai vostri rilievi giuridici?
Gli Avvocati: Non solo, ma chiarisce anche –e cito letteralmente- che “la normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella più volte indicata tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo”; che “ l’indicato art. 2247-octies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di Tenente Colonnello “si effettuano ad anzianità”; precisando infine che “l’unico criterio richiamato è quello dell’anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di Tenente, 5 anni per Capitano, 6 anni per Maggiore e 4 anni per Tenente Colonnello)”.
Il Presidente: Un’ultima domanda. Chi volesse fare ricorso è ancora in tempo?
Gli Avvocati: Certamente; gli Ufficiali dell’Arma possono contattarci, anche solo per un parere giuridico non impegnativo, ai nostri indirizzi e-mail: studiovallone.v@libero.it oppure rizzo.avv@gmail.com
SIM CARABINIERI
Il Presidente Giuseppe Bonadonna
Continua a leggere