Sentenza Consiglio di Stato – attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS.

  • 31 / 03 / 2023 1297 Views

Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 02833/2023 e 2986/2023 in sede Giurisdizionale (II Sezione), ha accolto la richiesta di alcuni Carabinieri in congedo, confermando il loro diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS).

 

Per fare un po' di chiarezza, va precisato che la materia per il comparto difesa e sicurezza è disciplinata dalla legge 468 del 1987 richiamata successivamente dall’art 4 del d.lgs.165/1997 e, più recentemente, dall’art.1911 del COM (codice dell’ordinamento militare) che fa espresso rinvio alla precedente disposizione legislativa senza, peraltro, alcuna condizione o limitazione.

 

1.   Legge 468/87, Art 1 comma 15-bis.

Ai sottufficiali delle forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n.536, ed ai marescialli maggiori, marescialli aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età, o perché deceduti, o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono attribuiti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’ indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio.

 

 

2.   art. 6bis del D.L 387/1987, co.1 (modificato con legge 232/1990, art 21, co.1).

Al personale della polizia di stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della polizia di stato che espleta attività tecnico scientifica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’ indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ ultimo stipendio.

 

 

3.   art. 6bis del D.L 387/1987co. 2

“Le disposizioni di cui al comma si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.”

 

 

4.   Art. 1911 del COM (D.lgs 66/2010):

-      In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’ articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

-     Il beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli art. 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’ armata e gradi equiparati e quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione”.

    Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n.472.

 

 

  È appena il caso di ricordare che:

a)   l'INPS si è sempre opposto al pagamento dei sei scatti sul TFS al personale collocato in congedo “A DOMANDA” con almeno 55 anni    d’età e 35 di servizio utile;

b)     il polo INPS Carabinieri di Chieti, attribuisce d’ufficio i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo TFS a tutti coloro che cessano dal  servizio per limite di età, riforma e decesso”.

Alla luce di quanto esposto e soprattutto in relazione alle recenti Sentenze del Consiglio di Stato, il SIM Carabinieri presenterà una   richiesta formale alla Direzione Generale dell’INPS al fine di disporre la corresponsione d’ufficio dei sei scatti stipendiali sul TFS al   personale congedato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ciò anche al fine di non gravare   ulteriormente  gli uffici giudiziari con inutili e ricorsivi procedimenti giudiziari. Pertanto, al personale già posto in congedo, si   sconsiglia di aderire a costosi ed imprevedibili ricorsi collettivi o individuali e di presentare una semplice istanza di interruzione dei   termini prescrizionali nell’attesa di ulteriori sviluppi in merito alla questione. Infine, allo scopo di smentire le informazioni errate   contenute in alcune delle tabelle divulgate nei social si allega uno specchio riepilogativo distinto per gradi dove si evince la   differenza tra il TFS calcolato sia “senza” che “con” l’attribuzione dei sei scatti.

 

Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico
Carlo Calabrese ~ Gianluca Spaziani

 


Allegati pdf

tabella_6_scatti.pdf
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