Lettera congiunta SAP - SIM Carabinieri al Ministro del Lavoro

  • 14 / 02 / 2023 407 Views

Con la presente sottoponiamo all’attenzione delle SS.LL. un’importante questione che incide negativamente sugli operatori delle forze di polizia prossimi alla quiescenza, creando disagi che, come si avrà modo di rilevare, oggi non appaiono più giustificati.

Come noto, la legge n. 122 del 2010, in un particolare momento di crisi economica, ha introdotto alcune modifiche riguardo al trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche al fine di contenere la dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’aggiornamento del programma di stabilità e crescita.

Nel perseguimento di tali finalità, con riferimento all’indennità di buonuscita, al trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego, è stata praticamente eliminata la relativa erogazione in un unico importo annuale ed è stata prevista l’erogazione non prima di un anno dalla cessazione del servizio.

Inoltre, è stata prevista la corresponsione in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro e in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro.

Successivamente, sono state introdotte misure finalizzate a garantire l’erogazione totale del Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti che ne abbiano necessità.

Infatti, l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita una nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che integrerà, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Tale innovazione, introdotta autonomamente dall’INPS, prima facie potrebbe apparire come una misura di favore per il dipendente dal momento che consente un’anticipazione del TFS a condizioni agevolate rispetto a quelle praticate dalle banche.

Tuttavia, un’analisi più attenta che tiene conto dell’evoluzione normativa degli istituti, impone le seguenti riflessioni.

Infatti, nel ripercorrere le tappe che hanno preceduto l’introduzione della misura in oggetto, si è avuto modo di rilevare come fino al 2010 l’erogazione del TFS in un unico importo annuale costituisse la modalità ordinaria di erogazione, poi sostituita dalla legge

n. 122 del 2010 con la corresponsione in più importi annuali.

Successivamente, è stato previsto il coinvolgimento delle banche con l’istituto dell’anticipo finanziario.

In questo quadro si inserisce la delibera n. 219 del Consiglio di Amministrazione dell’Inps che innova la disciplina relativa all’anticipo del trattamento di fine rapporto per i lavoratori statali.

Dunque, l’INPS si affianca agli istituti bancari anticipando il TFS con un interesse

dell’1%.

Ebbene, per quanto tale tasso di interesse possa apparire più vantaggioso rispetto ai tassi bancari attuali, che risentono dell’aumento del tasso di inflazione, e più conveniente del meccanismo di anticipo offerto dal decreto 4/2019 che permette di richiedere solo fino a 45.000 euro attraverso l’accordo dell’Abi, la misura introdotta appare sotto altri aspetti paradossale.

Infatti, esiste una contraddizione ontologica nel potere dell’INPS di erogare il TFS in un’unica soluzione solo a fronte di un anticipo finanziario che viene fornito dallo stesso ente tenuto alla relativa prestazione.

In altri termini, se oggi l’INPS ha la capacità di corrispondere il TFS in un’unica soluzione è inaccettabile che per tale prestazione, un tempo modalità ordinaria di erogazione, ricorra all’istituto dell’anticipo finanziario come un qualunque istituto di credito privato ed in definitiva lucrando sulle aspettative del dipendente.

In tale contesto si rammenta altresì che la legittimità costituzionale dei tempi dilazionati di pagamento del TFS-TFR è all’esame della Corte costituzionale che si pronuncerà sulla questione il prossimo 10 maggio e la cui decisione potrebbe definitivamente sconvolgere il descritto quadro normativo.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che ad oggi il differimento dell’erogazione del TFS, previsto dalla legge n. 122 del 2010 in un periodo di c.d. spending review, non ha più ragion d’essere come confermato implicitamente dallo stesso INPS con l’introduzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR

deliberata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 novembre e operativa dal 1° febbraio.

Per tali ragioni, si invitano le SS.LL. a voler intervenire nelle opportune sedi al fine di innovare l’attuale quadro normativo, abrogando le disposizioni che consentono la corresponsione del TFS non prima di un anno e in più rate e pertanto di ripristinare l’erogazione in un unico importo annuale senza l’applicazione dei tassi di interesse attualmente imposti dall’INPS.


IL SEGRETARIO GENERALE SAP            IL SEGRETARIO GENERALE SIM CC

      Stefano Paoloni                                              Antonio Serpi

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