Le forme di previdenza complementare: i c.d. fondi pensione -parte I

  • 21 / 06 / 2021 245 Views

Il Presidente:
In questo articolo ci concentreremo su cosa sono le forme di previdenza complementare, i c.d. fondi pensione. Questo ulteriore tassello è indispensabile per capire quali scelte possono essere effettuate da tutti i cittadini che degli anni hanno visto ridotto l’importo delle pensioni pubbliche loro dovute. La situazione non è uniforme per tutti i lavoratori, per cui in questo articolo ci  concentreremo in via preliminare solo sulle caratteristiche principali dei fondi pensione. Nei prossimi articoli vedremo poi quale il trattamento fiscale e la situazione specifica per i carabinieri e più in generale per tutte le forze armate e di polizia.
Professore:
L’attuale configurazione del sistema previdenziale italiano è il risultato di una complessa evoluzione e sovrapposizione di varie normative, che trovano il loro fondamento nell’articolo 38 della Costituzione, dal quale è possibile trarre le definizioni sia di assistenza che di previdenza (art. 38, commi 1 e 2, Cost.). L’analisi della previdenza di base va inquadrata nell’ambito delle riforme previdenziali avviate soprattutto a partire dagli anni novanta. Il filo conduttore che unisce le varie riforme è:
1. l’innalzamento dell’età pensionabile;
2. il contenimento dell’entità delle prestazioni;
3. l’armonizzazione tra lavoro pubblico e privato;
4. l’introduzione ed il perfezionamento di forme di previdenza complementare (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti e forme individuali di previdenza) al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale.
A seguito di tali provvedimenti e dei successivi, ci si è lentamente avviati verso un modello a più “pilastri”, in cui alle forme obbligatorie di previdenza pubblica se ne sono aggiunte altre, quelle complementari ad adesione volontaria.
 Il primo pilastro è rappresentato dal sistema pubblico obbligatorio, a ripartizione (quello in cui i contributi dei lavoratori finanziano le pensioni correnti). Il termine “pubblico” è riferito al fatto che i vari lavoratori sono tenuti obbligatoriamente a contribuire a specifici enti o Casse (per i liberi professionisti) in relazione all’attività lavorativa svolta;
 il secondo pilastro (caratterizzato da una gestione a capitalizzazione-cioè con investimento nei mercati finanziari- da parte di soggetti specializzati) è basato su una adesione volontaria ai c.d. fondi pensione.
 il terzo pilastro è dato dalla sottoscrizione a titolo individuale di contratti assicurativi
tradizionali diversi dai c.d. fondi pensione.

 

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